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Istruzioni in merito all’individuazione della corretta Tassonomia XBRL per il deposito dei conti annuali e consolidati presso il competente Registro delle imprese

Posted on January 29, 2019 by Web Editor

Alcuni operatori hanno richiesto ulteriori chiarimenti in merito alla corretta tassonomia XBRL da applicare per il deposito, presso il competente Registro delle imprese, dei conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche.

Lo sviluppo di tassonomie è un processo complesso che richiede successivi affinamenti e, soprattutto, dipende dall’evoluzione sia delle norme vigenti che dei principi contabili di riferimento. Per tale motivo, nel corso degli anni, XBRL Italia ha rilasciato differenti versioni del vocabolario dedicato alla codifica in formato elettronico elaborabile dei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali (indicando, di volta in volta, le condizioni e le date per la loro applicazione da parte degli operatori).

La scelta della corretta tassonomia dipende, in primo luogo, dalle regole contabili applicabili. Se il bilancio da depositare è redatto secondo le disposizioni civilistiche previgenti al d.lgs. 139/2015 – ossia i conti annuali e consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 – si dovrà utilizzare la Tassonomia PCI_2015-12-14: le tassonomie successive, infatti, sono state pensate e predisposte con riferimento a regole e principi contabili differenti.

Per i conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche post d.lgs. 139/2015 – ossia quelli relativi a periodi amministrativi iniziati il 1° gennaio 2016 o successivamente – rilevano due differenti vocabolari:

  • la nuova Tassonomia PCI_2018-11-04: è obbligatoria, a partire dal 1° marzo 2019, per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva; è comunque consentita la sua applicazione anticipata.
  • la previgente Tassonomia PCI_2017-07-06: potrà essere utilizzata, fino al 31 dicembre 2019, per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018 mentre, per quelli chiusi il 31 dicembre o in data successiva, solo fino al 28 febbraio 2019.

Qualsiasi altra tassonomia, non menzionata in queste istruzioni, è inutilizzabile ai fini del deposito di conti annuali e consolidati presso il competente Registro delle imprese.

Rimangono valide, in ogni caso, le previsioni in merito al cosiddetto “doppio deposito” di cui al quinto comma, dell’art. 5, del d.p.c.m. del 10 dicembre 2008.

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