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Sintesi della Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea sul regolamento ESEF

Posted on November 9, 2020 by Eugenio Virguti

Si riporta una sintesi dei punti principali toccati dalla Comunicazione Interpretativa sul Regolamento ESEF della Commissione Europea del 6.11.2020:

Venerdì 6 novembre la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione Interpretativa nella quale chiarisce alcuni aspetti rilevanti sull’applicazione del Regolamento 2019/815 (ESEF), riguardanti la redazione, la revisione e la pubblicazione dei prospetti di bilancio ricompresi all’interno della Relazione Finanziaria Annuale. La Comunicazione risponde in parte ai tanti quesiti che sono stati posti dagli emittenti nel corso dei progetti condotti da XBRL Italia. Si riporta una sintesi del documento pubblicato dalla Commissione Europea.

I. CHIARIMENTI IN TEMA DI ASSURANCE

Uno dei temi più controversi del Regolamento ESEF ha riguardato il tema del parere dei revisori. Nello specifico, la Comunicazione chiarisce che:

  1. la legislazione europea stabilisce che i revisori debbano formulare una opinion sulla conformità dei prospetti di bilancio ricompresi nella relazione finanziaria annuale con le “disposizioni rilevanti” del Regolamento ESEF. Le “disposizioni rilevanti” sono quelle riportate di seguito:
    • tutti i prospetti del bilancio inclusi nella relazione finanziaria annuale debbono essere predisposti in base a un formato valido xHTML;
    • per tutti i bilanci consolidati redatti in conformità con gli IFRS approvati dall’UE o emanati dallo IASB:
      1. debbono essere contrassegnati gli elementi riportati nell’Allegato II del Regolamento ESEF, se tali elementi sono presenti nel bilancio consolidato;
      2. tutti i contrassegni (mark-up), compresi quelli volontari diversi da quelli riportati nell’Allegato II, dovranno soddisfare i requisiti seguenti:
        • dovrà essere utilizzato il linguaggio di contrassegno XBRL;
        • dovranno essere utilizzati gli elementi con il significato contabile più appropriato specificati nell’Allegato VI del Regolamento ESEF, a meno dell’utilizzo di estensioni, da creare secondo quanto indicato dall’Allegato IV;
        • i contrassegni devono essere conformi alle regole comuni sui linguaggi di contrassegno;
    • per tutti i bilanci diversi dal bilancio consolidato:
      1. tutti i contrassegni utilizzati su base volontaria o in conformità con normative nazionali dovranno:
        • utilizzare il linguaggio di contrassegno XBRL;
        • adottare una tassonomia specifica dello Stato Membro del paese in cui l’emittente ha sede legale;
        • i contrassegni devono essere conformi alle regole comuni sui linguaggi di contrassegno.
  2. Tale opinion deve essere compresa all’interno della relazione di revisione, come parte integrante dell’RFA o in un documento separato. La legislazione europea non stabilisce se tale relazione debba far parte della Relazione Finanziaria Annuale o se debba essere rappresentata come un documento separato. La Comunicazione chiarisce pertanto che, in assenza di disposizioni legislative nazionali e considerando le possibilità tecniche a seconda dei casi, gli emittenti possono scegliere la soluzione che preferiscono.
  3. In assenza di disposizioni legislative nazionali specifiche è consentito l’utilizzo della firma elettronica sui documenti compresi nella Relazione Finanziaria Annuale.

II. SULLE RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DI SUPERVISIONE

Altro tema molto dibattuto è stato quello delle responsabilità degli organi di governo societario. La Commissione Europea chiarisce che:

  1. gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e gli organi amministrativi degli emittenti sono responsabili della conformità, in termini di preparazione e di pubblicazione, della Relazione Finanziaria Annuale con il Regolamento ESEF;
  2. l’attestazione di conformità può essere dichiarata all’interno della Relazione Finanziaria Annuale. La legislazione comunitaria non impedisce agli emittenti di dichiarare, per esempio nell’attestazione di conformità all’interno della relazione finanziaria annuale, la conformità della stessa con le disposizioni del Regolamento ESEF. Pertanto, in assenza di disposizioni legislative nazionali, agli emittenti è lasciata la libertà di scelta, ferma restando comunque la responsabilità degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e degli organi amministrativi di assicurare la conformità con il Regolamento ESEF.

III. CHIARIMENTI IN TEMA DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO

La Comunicazione si sofferma infine sugli aspetti della pubblicazione e del deposito della relazione finanziaria annuale conforme con il Regolamento ESEF e sul ruolo dei meccanismi di stoccaggio (Officially Appointed Mechanisms – OAM).

  1. E’ possibile assolvere agli obblighi di deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese in presenza di disposizioni legislative nazionali. La Commissione Europea precisa che non è proibito l’utilizzo del bilancio incluso nella relazione finanziaria annuale che è stata oggetto di revisione, e quindi conforme al Regolamento ESEF, anche per altre finalità diverse da quelle disposte dalla Direttiva Trasparenza (Direttiva UE 2004/109 come modificata dalla Direttiva UE 2013/50). Pertanto, la legislazione europea non impedisce, in linea di principio, l’approvazione da parte degli Stati Membri di disposizioni legislative o amministrative che consentano agli emittenti di depositare, presso le Camere di commercio e i registri delle imprese nazionali, gli stessi bilanci
    redatti ai fini del Regolamento ESEF.
  2. Per quanto riguarda i compiti attribuiti ai meccanismi di stoccaggio, la Comunicazione chiarisce che il loro obbligo è quello di pubblicare almeno le relazioni finanziarie annuali predisposte in conformità con le disposizioni del Regolamento ESEF.

 

Visualizza la comunicazione ufficiale >

 

 

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